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LEGGE Regionale n 24/97 Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte.
 
Settori: Industria, artigianato, commercio, servizi.
 
Beneficiali:

a) consorzi o societa' consortili costituite, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le societa' consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

b) societa' consortili a capitale misto pubblico privato costituite fra piccole e medie imprese come specificate alla lettera a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le societa' consortili miste debbono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; possono partecipare alla societa' consortile anche imprese la cui dimensione ecceda quella stabilita al comma 3 a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell'insieme, la quota del 20 per cento del capitale sociale;

c) piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o piu' progetti di cui all'articolo 5;

d) enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.

Testo Ufficiale Legge:  Legge regionale 12 maggio 1997, n. 24.
 
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