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LEGGE
Regionale n 24/97 Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei
distretti industriali del Piemonte.
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Settori: Industria,
artigianato, commercio, servizi.
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Beneficiali:
a) consorzi o societa' consortili
costituite, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese
industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie
imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le societa'
consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere
un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20
milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non puo'
superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
b) societa' consortili a capitale misto pubblico privato costituite
fra piccole e medie imprese come specificate alla lettera a), enti
pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca e assistenza
tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di
categoria. Le societa' consortili miste debbono essere costituite da
piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a
cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni;
possono partecipare alla societa' consortile anche imprese la cui
dimensione ecceda quella stabilita al comma 3 a condizione che la
quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che
nell'insieme, la quota del 20 per cento del capitale sociale;
c) piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), tra loro
associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di
uno o piu' progetti di cui all'articolo 5;
d) enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi
finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di
imprese.
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| Testo Ufficiale Legge:
Legge regionale 12 maggio 1997, n. 24. |
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