C.I.P.E. - Consorzio
Industrie Promozione Estero
STATUTO
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituito un consorzio con
attività esterna denominato "C.I.P.E. Consorzio Industrie Promozione
Estero", giuste le disposizioni di
cui agli articoli 2602 e seguenti del C.C. senza fine di lucro e con
divieto di distribuzione degli utili.
Art. 2 - OGGETTO
Il Consorzio ha per oggetto il sostegno alle attività di promozione
e di commercializzazione delle produzioni presenti nel distretto, con
particolare riferimento alle analisi dei mercati esteri, alla
contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di
reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle
iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership
tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine
dei distretti e dei loro prodotti; nonché ogni altra iniziativa
finalizzata allo sviluppo delle imprese consorziate, in particolare con
riferimento alla formazione professionale ed alla realizzazione di
iniziative telematiche, anche in veste di commercio elettronico.
Art. 3 -
Obbligazioni sociali
Per le obbligazioni assunte in nome
del Consorzio dalle persone che, a norma di legge e del presente
statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dal Consorzio per conto di singoli
consorziati rispondono questi ultimi, mentre il Consorzio curerà
l’adempimento di tali obbligazioni.
Art..4
- Sede
Il Consorzio ha sede in Casale
Monferrato, via Guazzo 6. Il trasferimento della sede nell’ambito dello
stesso Comune non comporta modifica statutaria.
Art. 5 -
Durata
La durata del consorzio è fissata
dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e può essere
prorogata dall’assemblea dei consorziati.
Art. 6
-
Consorziati
Possono far parte del Consorzio i
soggetti di cui alla legge regionale 24/97. La quota consortile di
ciascuna azienda non può superare il 20% del fondo consortile e il
numero dei consorziati è illimitato e comunque non inferiore a 5
(cinque).
Art. 7 -
Ammissione di nuovi consorziati
L’ammissione di un nuovo consorziato
è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta
dell’azienda interessata.
Nella domanda l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere in piena
conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento
interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e
di accettare il tutto senza riserve. Il nuovo consorziato dovrà
immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente
statuto.
In caso di deliberazione negativa del Consiglio di Amministrazione
l’aspirante consorziato può rivolgere la domanda all’Assemblea ordinaria
che la esaminerà nel corso delle prima riunione utile.
Art. 8
- Obblighi dei consorziati
Oltre il versamento
iniziale di cui all’art. 13 del presente statuto, ogni consorziato è
tenuto a:
- versare al Consorzio contributi
annuali, sia per la copertura delle spese di esercizio, sia per il
conseguimento dell’oggetto sociale, il cui importo e relative modalità
di versamento saranno determinati dall’assemblea ordinaria dei
consorziati;
- trasmettere al Consiglio di
Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed
attinenti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi
all’eventuale trasferimento dell’azienda, alla cessazione
dell’attività imprenditoriale e ad ogni altro fatto modificativo delle
condizioni iniziali previste ai fini dell’ammissione al Consorzio;
- rimborsare le spese sostenute dal
consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle perdite
subite e ad esso imputabili;
- osservare lo Statuto, il Regolamento
interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del
Consorzio.
Art.
9 -
Recesso dei consorziati
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso
deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante
raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno tre mesi prima
della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se non
comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla
chiusura di quello successivo. Qualora il consorziato abbia assunto
impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso,
questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso
della quota di sottoscrizione versata ai sensi dell’art. 12 del presente
statuto.
Art. 10
- Cessione dell’azienda
In caso di cessione dell’azienda del
consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente
subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può proporre, e l’Assemblea
deve deliberare entro un mese dalla notizia dell’avvenuta cessione,
l’esclusione del subentrante dal Consorzio ai sensi dell’art.2610, 2°
comma C.C.
Art. 11 -
Esclusione dei consorziati
L’esclusione dal Consorzio è proposta dal Consiglio di Amministrazione e
deliberata dall’Assemblea, oltre che nel caso previsto dall’articolo 10,
anche per cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di
procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata,
inadempimento degli obblighi sanciti dal presente Statuto, perdita dei
requisiti previsti per l’ammissione al Consorzio.
L’esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 15 giorni dalla
deliberazione dell’assemblea, dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. L’esclusione può
essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al
Collegio Arbitrale, di cui all’art. 23 del presente statuto; trascorsi
30 giorni dalla data di ricevimento della stessa senza che sia stata
impugnata, la delibera diviene operante.
Il Collegio Arbitrale deve accogliere o respingere entro 30 giorni dalla
data di ricezione della stessa documentata dal timbro apposto
dall’ufficio postale di arrivo.
Art. 12 -
Liquidazione della quota
Nei casi di recesso o
esclusione del consorziato o di esclusione del nuovo titolare di azienda
ceduta, al consorziato uscente che abbia assolto interamente ai propri
obblighi verso il Consorzio è restituita esclusivamente la quota del
fondo consortile spettante. La liquidazione della quota ha luogo sulla
base della situazione patrimoniale dell’esercizio in cui il rapporto
sociale si scioglie e, comunque, in misura non superiore al valore
nominale di quanto conferito dal socio del fondo consortile, esclusa
ogni altra somma a qualsivoglia titolo.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione della
situazione patrimoniale.
Art. 13 -
Fondo Consortile
Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da
tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all’atto di
ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque.
La quota di sottoscrizione è fissata in euro 1.500 (millecinquecento)
pari a lire 2.904.405 (duemilioninovecentoquattromilaquattrocentocinque)
per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo. Le
consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno
sottoscrivere la quota che verrà comunicata dal Consiglio di
Amministrazione che accoglierà la loro domanda di ammissione.
Art. 14 -
Organi consortili
Sono organi consortili:
- l’Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed i Vice Presidenti
Tutte le cariche consortili sono a titolo
gratuito e le persone designate non possono farsi sostituire.
Art. 15 -
L’Assemblea
L’Assemblea dei consorziati è composta dai rappresentanti delle imprese
consorziate aderenti e vi possono partecipare, senza diritto di voto, i
rappresentanti degli Enti di cui al successivo articolo 20. Ciascuna
impresa o Ente deve essere rappresentato da una sola persona che può
farsi assistere da eventuali esperti.
Nell’Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto qualunque sia il
valore della sua quota.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal
Presidente del Consorzio con lettera a ciascuna consorziata da spedirsi
almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l’avviso di
convocazione può essere spedito cinque giorni prima della riunione.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine
del giorno, la data e l’ora stabiliti per la prima e la seconda
convocazione, nonché il luogo della riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o
rappresentato almeno il 75% delle consorziate e sarà ritenuta valida in
seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 51%
delle consorziate.
Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di
sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti in ordine di
anzianità; in caso di loro assenza o impedimento, l’assemblea nomina il
proprio Presidente.
Delle riunioni dell’assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto
dal Presidente dell’assemblea e dal segretario verbalizzante da esso
nominato. Detto verbale verrà trascritto in apposito libro.
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un
altro consorziato con delega scritta che deve essere conservata dal
Consorzio.
Nessun consorziato può rappresentare più di un altro consorziato.
Art. 16 -
Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di
Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta
motivata richiesta da almeno un terzo delle imprese consorziate e deve
essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all’ordine del giorno,
entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea ordinaria:
- determina le linee generali
dell’attività consortile, delibera sui programmi e sulle relazioni del
consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- approva i bilanci e ratifica le
variazioni del fondo consortile;
- determina l’entità del contributo
annuale di cui all’art. 8);
- elegge i componenti del Consiglio di
Amministrazione;
- delibera sulle domande di ammissione
presentate da ditte non ancora consorziate e respinte dal Consiglio di
Amministrazione;
- delibera sulle proposte di esclusione
di consorziate sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- approva il Regolamento interno per
l’applicazione del presente Statuto.
L’Assemblea ordinaria delibera con il voto
favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 17 -
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di
Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta
motivata richiesta da almeno un terzo delle imprese consorziate.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulla proroga della durata del
consorzio;
- sullo scioglimento del Consorzio e
stabilisce le norme per la liquidazione;
- sulle modifiche al presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di due terzi dei presenti, aventi diritto al voto che
rappresentino almeno il 51% dei consorziati.
Art. 18 -
Il Consiglio di Amministrazione
L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da 2 a 5 membri.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche le
vesti di Presidente del Consorzio, e fino a due Vice-Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando lo riterrà opportuno
il Presidente, o ne faccia richiesta uno solo dei suoi componenti, a
seguito di convocazione scritta inviata sei giorni liberi prima della
data stabilita dal Presidente ed ogni consigliere ha diritto ad un voto.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il medesimo delibera validamente
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
A parità di voti prevale quello del Presidente. La prevalenza non si
applica in caso di consiglio di amministrazione formato da due soli
membri.
Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale che deve essere
sottoscritto dal Presidente, o da un Vice-Presidente e da chi lo ha
redatto. Detto verbale verrà trascritto in apposito libro.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi
consortili nell'ambito del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione deve proporre all'assemblea il
Regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto e al Regolamento
stesso.
Il Consiglio di Amministrazione delibera su qualsiasi argomento non
espressamente riservato ai sensi di legge o di statuto ad altri organi.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue
attribuzioni ad uno o più amministratori delegati determinandone i
poteri. La carica di Presidente o Vice-Presidente è cumulabile con
quella di amministratore delegato.
I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualsiasi momento
anche senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno, si
procede a norma dell'art.2386 C.C.
Art. 19 -
Rappresentanza
Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio di
fronte ai terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.
In caso di sua assenza o impedimento la firma sociale e la
rappresentanza legale spettano ai Vice-Presidenti, in ordine di età.
L’intervento e la firma di un Vice-Presidente significherà per i terzi
assenza o impedimento del Presidente.
La rappresentanza spetterà inoltre agli amministratori delegati nei
limiti dei poteri loro conferiti.
Art.20 -
Enti sostenitori
Gli Enti sostenitori e privati che intendono sostenere l'attività del
Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale possono essere
iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, in apposito albo degli "Enti Sostenitori" tenuto dal
Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
Gli Enti sostenitori non usufruiscono dell'attività del Consorzio né
hanno diritto di votare in Assemblea.
Gli Enti sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni
momento.
Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di sua iniziativa su
delibera dell'Assemblea dei consorziati.
Art. 21 -
Esercizio finanziario - bilanci
L'esercizio Finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario scadrà il 31 dicembre 2001.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di
Amministrazione redigerà la situazione patrimoniale osservando le norme
relative al bilancio di esercizio, da depositare presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese.
Art.22 -
Scioglimento e liquidazione
Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art.2611 del C.C.
In caso di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le norme per la
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di
tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di
partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro
valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali
analoghi a quelli del consorzio.
Art.23 -
Clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o
l'applicazione del presente statuto e dell'eventuale Regolamento tra i
consorziati ed il Consorzio, sarà deferita alla Camera Arbitrale
Piemontese Sede di Alessandria con applicazione del relativo
regolamento. |