Lunedì 6 Febbraio 2012

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C.I.P.E. - Consorzio Industrie Promozione Estero

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituito un consorzio con attività esterna denominato "C.I.P.E. Consorzio Industrie Promozione Estero", giuste le disposizioni di cui agli articoli 2602 e seguenti del C.C. senza fine di lucro e con divieto di distribuzione degli utili.

Art. 2 - OGGETTO
Il Consorzio ha per oggetto il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni presenti nel distretto, con particolare riferimento alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine dei distretti e dei loro prodotti; nonché ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle imprese consorziate, in particolare con riferimento alla formazione professionale ed alla realizzazione di iniziative telematiche, anche in veste di commercio elettronico.

Art. 3 - Obbligazioni sociali
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma di legge e del presente statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dal Consorzio per conto di singoli consorziati rispondono questi ultimi, mentre il Consorzio curerà l’adempimento di tali obbligazioni.

Art..4 - Sede
Il Consorzio ha sede in Casale Monferrato, via Guazzo 6. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 5 - Durata
La durata del consorzio è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata dall’assemblea dei consorziati.

Art. 6 - Consorziati
Possono far parte del Consorzio i soggetti di cui alla legge regionale 24/97. La quota consortile di ciascuna azienda non può superare il 20% del fondo consortile e il numero dei consorziati è illimitato e comunque non inferiore a 5 (cinque).

Art. 7 - Ammissione di nuovi consorziati
L’ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dell’azienda interessata.
Nella domanda l’aspirante consorziato deve dichiarare di essere in piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve. Il nuovo consorziato dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.
In caso di deliberazione negativa del Consiglio di Amministrazione l’aspirante consorziato può rivolgere la domanda all’Assemblea ordinaria che la esaminerà nel corso delle prima riunione utile.

Art. 8 - Obblighi dei consorziati
Oltre il versamento iniziale di cui all’art. 13 del presente statuto, ogni consorziato è tenuto a:

  • versare al Consorzio contributi annuali, sia per la copertura delle spese di esercizio, sia per il conseguimento dell’oggetto sociale, il cui importo e relative modalità di versamento saranno determinati dall’assemblea ordinaria dei consorziati;
  • trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all’oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all’eventuale trasferimento dell’azienda, alla cessazione dell’attività imprenditoriale e ad ogni altro fatto modificativo delle condizioni iniziali previste ai fini dell’ammissione al Consorzio;
  • rimborsare le spese sostenute dal consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle perdite subite e ad esso imputabili;
  • osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.

 Art. 9 - Recesso dei consorziati
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell’esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di sottoscrizione versata ai sensi dell’art. 12 del presente statuto.

Art. 10 - Cessione dell’azienda
In caso di cessione dell’azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia il Consiglio di Amministrazione può proporre, e l’Assemblea deve deliberare entro un mese dalla notizia dell’avvenuta cessione, l’esclusione del subentrante dal Consorzio ai sensi dell’art.2610, 2° comma C.C.

Art. 11 - Esclusione dei consorziati
L’esclusione dal Consorzio è proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assemblea, oltre che nel caso previsto dall’articolo 10, anche per cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata, inadempimento degli obblighi sanciti dal presente Statuto, perdita dei requisiti previsti per l’ammissione al Consorzio.
L’esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 15 giorni dalla deliberazione dell’assemblea, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. L’esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al Collegio Arbitrale, di cui all’art. 23 del presente statuto; trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa senza che sia stata impugnata, la delibera diviene operante.
Il Collegio Arbitrale deve accogliere o respingere entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa documentata dal timbro apposto dall’ufficio postale di arrivo.

Art. 12 - Liquidazione della quota
Nei casi di recesso o esclusione del consorziato o di esclusione del nuovo titolare di azienda ceduta, al consorziato uscente che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso il Consorzio è restituita esclusivamente la quota del fondo consortile spettante. La liquidazione della quota ha luogo sulla base della situazione patrimoniale dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie e, comunque, in misura non superiore al valore nominale di quanto conferito dal socio del fondo consortile, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione della situazione patrimoniale.

Art. 13 - Fondo Consortile
Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all’atto di ammissione e dai contributi ad esso eventualmente devoluti da chiunque. La quota di sottoscrizione è fissata in euro 1.500 (millecinquecento) pari a lire 2.904.405 (duemilioninovecentoquattromilaquattrocentocinque) per ogni consorziato che aderisca in sede di atto costitutivo. Le consorziate ammesse successivamente alla costituzione dovranno sottoscrivere la quota che verrà comunicata dal Consiglio di Amministrazione che accoglierà la loro domanda di ammissione.

Art. 14 - Organi consortili
Sono organi consortili:

  • l’Assemblea
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente ed i Vice Presidenti

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito e le persone designate non possono farsi sostituire.

Art. 15 - L’Assemblea
L’Assemblea dei consorziati è composta dai rappresentanti delle imprese consorziate aderenti e vi possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo articolo 20. Ciascuna impresa o Ente deve essere rappresentato da una sola persona che può farsi assistere da eventuali esperti.
Nell’Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consorzio con lettera a ciascuna consorziata da spedirsi almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere spedito cinque giorni prima della riunione.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e l’ora stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 75% delle consorziate e sarà ritenuta valida in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 51% delle consorziate.
Sono fatte salve le cosiddette assemblee totalitarie.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità; in caso di loro assenza o impedimento, l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Delle riunioni dell’assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dal segretario verbalizzante da esso nominato. Detto verbale verrà trascritto in apposito libro.
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta che deve essere conservata dal Consorzio.
Nessun consorziato può rappresentare più di un altro consorziato.

Art. 16 - Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo delle imprese consorziate e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per ogni altro argomento eventualmente all’ordine del giorno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea ordinaria:

  • determina le linee generali dell’attività consortile, delibera sui programmi e sulle relazioni del consiglio di Amministrazione e del Presidente;
  • approva i bilanci e ratifica le variazioni del fondo consortile;
  • determina l’entità del contributo annuale di cui all’art. 8);
  • elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • delibera sulle domande di ammissione presentate da ditte non ancora consorziate e respinte dal Consiglio di Amministrazione;
  • delibera sulle proposte di esclusione di consorziate sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
  • approva il Regolamento interno per l’applicazione del presente Statuto.

L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 17 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo delle imprese consorziate.
L’Assemblea straordinaria delibera:

  • sulla proroga della durata del consorzio;
  • sullo scioglimento del Consorzio e stabilisce le norme per la liquidazione;
  • sulle modifiche al presente Statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti, aventi diritto al voto che rappresentino almeno il 51% dei consorziati.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione
L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 a 5 membri.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche le vesti di Presidente del Consorzio, e fino a due Vice-Presidenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando lo riterrà opportuno il Presidente, o ne faccia richiesta uno solo dei suoi componenti, a seguito di convocazione scritta inviata sei giorni liberi prima della data stabilita dal Presidente ed ogni consigliere ha diritto ad un voto.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il medesimo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
A parità di voti prevale quello del Presidente. La prevalenza non si applica in caso di consiglio di amministrazione formato da due soli membri.
Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, o da un Vice-Presidente e da chi lo ha redatto. Detto verbale verrà trascritto in apposito libro.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili nell'ambito del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione deve proporre all'assemblea il Regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto e al Regolamento stesso.
Il Consiglio di Amministrazione delibera su qualsiasi argomento non espressamente riservato ai sensi di legge o di statuto ad altri organi.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori delegati determinandone i poteri. La carica di Presidente o Vice-Presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.
I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualsiasi momento anche senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno, si procede a norma dell'art.2386 C.C.

Art. 19 - Rappresentanza
Il Presidente è investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed agisce e resiste in giudizio ed ha la firma sociale.
In caso di sua assenza o impedimento la firma sociale e la rappresentanza legale spettano ai Vice-Presidenti, in ordine di età. L’intervento e la firma di un Vice-Presidente significherà per i terzi assenza o impedimento del Presidente.
La rappresentanza spetterà inoltre agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.20 - Enti sostenitori
Gli Enti sostenitori e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale possono essere iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, in apposito albo degli "Enti Sostenitori" tenuto dal Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
Gli Enti sostenitori non usufruiscono dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea.
Gli Enti sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni momento.
Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di sua iniziativa su delibera dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 21 - Esercizio finanziario - bilanci
L'esercizio Finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio finanziario scadrà il 31 dicembre 2001.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redigerà la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio, da depositare presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Art.22 - Scioglimento e liquidazione
Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art.2611 del C.C.
In caso di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi a quelli del consorzio.

Art.23 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto e dell'eventuale Regolamento tra i consorziati ed il Consorzio, sarà deferita alla Camera Arbitrale Piemontese Sede di Alessandria con applicazione del relativo regolamento.

 
 
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